Normativa e Finalità
Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.
Si tratta della disciplina di protezione dei whistleblowers, ovvero delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Le tutele sono estese a tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 179/2017, che ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, dal D.Lgs. 24/2023 e dalle LLGG ANAC del 12 luglio 2023, la Fondazione Il Cerchio intende dettare le regole per la gestione ed il trattamento dei dati personali di tali segnalazioni, affinché vengano rispettate le previsioni legislative e venga reso noto il processo seguito per l’analisi, le verifiche e l’intero iter procedurale.
Whistleblower è la persona che segnala, divulga, ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Ai fini del presente decreto, si intendono poi per:
a) «violazioni»: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrita' dell’amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) 6);
3) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonche' le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5
Ambito di applicazione oggettivo
Il Decreto riconduce ad un unico testo la disciplina relativa alla tutela delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Come dispone il secondo comma dell’articolo 1 sono esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina, in particolare, le contestazioni o rivendicazioni di carattere personale nei rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico e le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale o di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale, salvo che tali aspetti siano riconducibili al diritto UE.
In sintesi si può affermare che l’oggetto della segnalazione potrà riguardare non solo violazioni effettive o potenziali della normativa europea in determinati settori, ma anche violazioni della normativa nazionale e regolamentare. Nella definizione di violazioni vanno ricompresi non solo i comportamenti ma anche atti e omissioni o informazioni per i quali il segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzare violazioni, supportati da elementi concreti.
Viene infine introdotta una clausola di salvaguardia generale in favore delle disposizioni di procedura penale e di quelle sulle prerogative sindacali dei lavoratori e sulla repressione delle condotte antisindacali, di cui all’articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Violazioni che possono essere oggetto di segnalazione:
Violazioni del diritto nazionale
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Violazioni del diritto dell’UE
Per una corretta ed esaustiva segnalazione, la stessa deve contenere le seguenti informazioni:
La segnalazione può inoltre essere corredata da eventuale documentazione a supporto.
Le segnalazioni anonime saranno prese in considerazione, solo se opportunamente circostanziate e supportate da elementi fattuali e verranno quindi trattate come segnalazioni ordinarie.
Inoltre, si precisa sin da ora che le segnalazioni di whistleblowing non possono riguardare lamentele o reclami di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrano nella classica disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con un superiore gerarchico o con i colleghi. Per tali casistiche occorre fare riferimento alle procedure previste dalla Fondazione Il Cerchio.
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Ambito di applicazione soggettivo
I soggetti segnalanti - commi 3 e 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 24/23 - possono essere tutti i dipendenti e i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi e collaboratori che svolgono la propria attività presso i soggetti pubblici e privati oppure forniscono beni o servizi; liberi professionisti e consulenti, ma anche volontari e tirocinanti anche non retribuiti. Infine la tutela si estende agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche laddove tali ruoli siano esercitati in via di mero fatto.
Soggetti tutti che vengono a conoscenza di condotte illecite nel loro contesto lavorativo anche quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto purché le informazioni siano state acquisite nel corso del rapporto stesso o durante il processo di selezione.
La protezione del segnalante comprendere anche i “facilitatori”, coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, alle persone legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela e ai colleghi di lavoro che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante ma anche agli enti di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora.
Gestore delle segnalazioni
La gestione del canale di segnalazione interno è affidata dalla Fondazione Il Cerchio ad un Gestore delle segnalazioni individuato nel dott. Daniele Borroni C.F. BRRDNL63P16E514T, facente parte dell’Organismo di Vigilanza della Fondazione.
Il Gestore delle segnalazioni dovrà:
- rilasciare alla persona segnalante l’avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest’ultima, se necessario, chiarimenti, documenti e integrazioni;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
Canale di segnalazione interno
Il canale di segnalazione interno attivato dalla Fondazione Il Cerchio, volto a garantire la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, prevede due modalità per effettuare una segnalazione:
- CANALE DI SEGNALAZIONE SCRITTO
È possibile inviare delle segnalazioni scritte mediante piattaforma di segnalazione informatica reperibile al seguente link:
https://ilcerchioonlus.segnalazioni.net/
Il collegamento è messo a disposizione anche sul sito internet della Fondazione Il Cerchio in apposita pagina dedicata al Whistleblowing.
- CANALE DI SEGNALAZIONE ORALE
È possibile effettuare una segnalazione tramite incontro diretto, fissato entro un termine di 30 giorni dalla richiesta, salvo esigenze particolari, con il Gestore delle segnalazioni individuato dalla Fondazione Il Cerchio nel Dott. Daniele Borroni sempre tramite il link della piattaforma con la modalità di segnalazione vocale.
Gestione delle Segnalazioni extra piattaforma
La Fondazione Il Cerchio prevede il caso particolare in cui un whistleblower invii erroneamente la segnalazione attraverso un canale diverso dall’ apposita piattaforma, autorizza quindi fornisce delle specifiche istruzioni al personale che gestisce la corrispondenza ed i contatti istituzionali della Fondazione.
- Nel caso di segnalazione pervenuta attraverso servizio postale:
- NON aprire la busta se la stessa riporta esternamente “segnalazione di whistleblowing” oppure “Riservata al Gestore delle segnalazioni” e consegnarla all’Ufficio Amministrativo che provvederà a contattare il Gestore delle segnalazioni al fine di accordarsi per la modalità di trasmissione della stessa;
- se la busta NON riporta esternamente alcuna indicazione circa la segnalazione di whistleblowing, la stessa, una volta aperta, va richiusa e su di essa riportata l’indicazione “Segnalazione di whistleblowing” e consegnata all’Ufficio Amministrativo che provvederà a contattare il Gestore delle segnalazioni al fine di accordarsi per la modalità di trasmissione della stessa;
- Qualora sia necessario conservare la busta chiusa contenete la segnalazione fino alla trasmissione della stessa al Gestore delle segnalazioni, questa deve essere conservata sotto chiave e accessibile soltanto al personale autorizzato che gestisce la corrispondenza e i contatti istituzionali dell’ente.
- Nel caso di segnalazione erroneamente spedite, quindi pervenuta mediante casella e-mail istituzionale e/o PEC:
- Stampare la segnalazione e tutti gli eventuali allegati - con divieto di leggere la comunicazione nella sua interezza e divieto di stampare ulteriori copie cartacee - inserire in busta chiusa, su cui apporre l’indicazione “Segnalazione di whistleblowing”, da consegnare all’Ufficio Amministrativo che provvederà a contattare prontamente il Gestore delle segnalazioni. Al termine dell’imbustamento della segnalazione eliminare la e-mail/PEC ricevuta.
- La busta chiusa contenete la segnalazione, fino alla trasmissione della stessa al Gestore delle segnalazioni, deve essere conservata in cassetto chiuso e accessibile soltanto al Direttore Generale o suoi collaboratori specificatamente individuati.
- Non è mai consentito registrare o protocollare tali comunicazioni.
Gestione e archiviazione delle segnalazioni
Ricevuta la segnalazione il Gestore:
- Fornisce, ove possibile, la ricevuta al soggetto segnalante, entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- Registra la segnalazione ricevuta in un apposito archivio/database;
- Effettua le verifiche preliminari dei fatti menzionati nelle segnalazioni, con eventuale audit del segnalante.
Ferma restando la preferenza per il canale interno, la Fondazione Il Cerchio prende atto e informa che, il D.Lgs. 24/2023 ha previsto la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno e altre forme di segnalazioni diverse dal canale interno.
Si precisa altresì che i seguenti canali di segnalazione possono essere utilizzati soltanto per segnalare le violazioni del diritto dell’UE.
- Canale esterno ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)
Il decreto ammette la possibilità di segnalazioni esterne all’ ANAC a patto che sia stato utilizzato preventivamente il canale interno. La nuova disciplina considera praticabile il ricorso all’ Agenzia Nazionale Anti – Corruzione :
1. quando non sia previsto l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna oppure questo, anche se obbligatorio, non sia stato attivato o se attivato sia inattendibile sul piano delle garanzie della riservatezza;
2. quando effettuata la segnalazione, questa non abbia avuto seguito o ci sia l’effettivo timore che possa determinare il rischio di ritorsione;
3. quando la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Le segnalazioni potranno essere effettuate tramite piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), oppure se la persona lo richiede anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole.
L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.
- Divulgazione pubblica
Con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. La divulgazione pubblica delle violazioni deve avvenire nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal D.Lgs. 24/2023:
- ad una segnalazione interna, a cui la Fondazione Il Cerchio non ha dato riscontro in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione nei termini previsti (tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione), ha fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento)
- la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna all’ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli (tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento);
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica in quanto sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto, ritiene che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- la persona effettua direttamente una divulgazione pubblica poiché sulla base di motivazioni ragionevoli e fondate alla luce delle circostanze del caso concreto ritiene che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito perché, ad esempio, teme che possano essere occultate o distrutte prove oppure che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l’autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
La Divulgazione pubblica può essere utilizzata solo per segnalare violazioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 24/2023 e non per segnalare le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o per le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti il cui canale di segnalazione istituito è solo quello interno.
- Denuncia all’Autorità
Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) n. 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 24/2023. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.
Le tutele
La Fondazione Il Cerchio:
- Garantisce la tutela della riservatezza del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione
L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La riservatezza del segnalante è garantita:
- Nell’ambito del procedimento penale, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 c.p.p.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondatala la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità perché indispensabile per la difesa dell'incolpato.
La riservatezza, oltre che all’identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione da cui si possa dedurre direttamente o indirettamente l’identità del segnalante.
Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al decreto o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.
In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l’identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:
- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l’addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
- Garantisce la tutela da eventuali misure ritorsive adottate in ragione della segnalazione e le condizioni per la sua applicazione
I whistleblowers non possono subire ritorsioni tra le quali il L.lgs.24/2023 annovera il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
- Le limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorre di determinate condizioni
Reati non configurabili nei casi di diffusione di informazioni coperte dall’obbligo di segreto se opera la scriminante, in particolare rispetto a:
- Rivelazione e utilizzazione del segreto d’ufficio (art. 326 c.p.);
- Rivelazione del segreto professionale (art. 622 c.p.);
- Rivelazione dei segreti scientifici e industriali (art. 623 c.p.);
- Violazione del dovere di fedeltà e di lealtà (art. 2105 c.c.)
- Violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d’autore
- Violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali
- Rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta
Protezione aziendale del Wisthleblowing
La Fondazione Il Cerchio prenderà adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro applicabile nei confronti di coloro che osteggeranno, discrimineranno o metteranno in atto qualsiasi azione negativa nei confronti del segnalante.
Trattamento dei dati personali
Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali alle persone segnalanti o denuncianti, la Fondazione Il Cerchio ha previsto che l’acquisizione e gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avvenga in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali.
La tutela dei dati personali viene assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione, in quanto “interessati” dal trattamento dei dati.
A tal fine occorre precisare che:
- il Titolare del trattamento è la Fondazione Il Cerchio;
- ai sensi dell’art. 29 GDPR, il Gestore delle segnalazioni è nominato autorizzato trattamento dei dati;
- ai sensi dell’art. 28 GDPR, il fornitore della piattaforma digitale di ricezione delle segnalazioni scritte è nominato Responsabile del trattamento;
- le persone che potrebbero erroneamente ricevere la segnalazione sono autorizzate e istruite dalla Fondazione Il Cerchio previa specifica istruzione.